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Convenzioni ASL

CONVENZIONI A.S.L.



Prospetto riassuntivo iter burocratico da esperire presso la A.s.l. per l'ottenimento dell'assistenza protesica tramite sistema sanitario nazionale.



Ufficio competente:


Sportello invalidi civili della A.s.l. di residenza del paziente; in caso di ricovero presso struttura pubblica o convenzionata fuori del proprio territorio e qualora ricorra carattere di urgenza della fornitura, sportello invalidi civili della A.s.l. di appartenenza del presidio ospedaliero (certificato di ricovero).



Aventi diritto:

  • invalidi civili riconosciuti;

  • invalidi di guerra o di servizio;

  • sordomuti;

  • privi di vista;

  • minori di anni 18 che necessitano di assistenza di prevenzione;

  • cura e riabilitazione di una invalidità permanente;

  • amputati;

  • entero-urostomizzati ed istanti in attesa di accertamento medico-specialistico;

  • mastectomizzati.




Documenti occorrenti:

  • Prescrizione medica specialistica della A.s.l. o di un presidio sanitario pubblico o convenzionato (nel caso in cui si sia in possesso di una richiesta medica di uno specialista di fiducia privato, questa deve essere convalidata e ritrascritta da uno specialista della A.s.l.);

  • Preventivo di opera rilasciato da azienda abilitata e scelta dall'assistito per effettuare la fornitura in oggetto;

  • Scheda progetto della fornitura (solo per i presidi su misura);

  • Certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione;

  • Per la prima fornitura serve inoltre:

  • Quanto occorre per dimostrare di essere aventi diritto;

  • Programma di riabilitazione e prevenzione redatto dallo specialista che effettua la richiesta del presidio.




Cosa fare per avere l'autorizzazione:

Recarsi all'ufficio invalidi civili con la documentazione richiesta e presentarla all'incaricato; questi verifichera' la completezza degli incartamenti e li inoltrera' al responsabile dell'ufficio per la convalida della fornitura.
N.B.: i tempi di autorizzazione sono molto variabili sul territorio nazionale, cio' in relazione alla diversa organizzazione locale; ma comunque non devono superarsi per legge i 20 giorni dalla data di presentazione; al fine della determinazione di detto termine, si consiglia di farsi rilasciare una ricevuta di consegna della documentazione recante data e firma leggibile dell'addetto al servizio.
Qualora si dovesse verificare l'eventualita' di un diniego parziale o totale dell'autorizzazione di spesa per la prestazione richiesta si raccomanda di farsi rilasciare per iscritto le motivazioni di mancata erogazione al fine di poterne avere memoria ed effettuare le eventuali variazioni o rivalse (legge sulla trasparenza amministrativa n. 241 del 7 agosto 1990).



Cosa fare dopo aver ottenuto l'autorizzazione:


Fissate un appuntamento con i Tecnici Ortopedici dell'azienda prescelta per l'avvio della fornitura in oggetto.



Cosa fare dopo aver ottenuto la fornitura:


Al ritiro della fornitura di cui si e' fatta richiesta si firma in azienda la ricevuta e gradimento della prestazione sia in calce alla pratica A.s.l. si sull'attestato di conformita' (solo per i presidi su misura) sia sull'omonimo modulo che deve essere poi recapitato al competente ufficio collaudi della A.s.l. di appartenenza; le modalita' di verifica della prestazione, diverse da luogo a luogo, vengono illustrate e descritte dall'ente autorizzante al momento del rilascio dell'impegnativa di spesa e vanno sempre ottemperate.
La norma recita che il collaudo venga esperito entro 10 gg. Data ritiro.
La verifica clinica del presidio, a prescindere da quella amministrativa, deve sempre essere effettuata dal medico prescrittore, od un suo alter ego, che all'occorrenza puo' rilasciare redatto su ricettario della struttura pubblica presso cui opera, certificato di collaudo liberatorio ai sensi della verifica dell'A.s.l.
Trascorsi 20 gg. Data consegna, salvo diversi accordi esplicitamente trattati, il collaudo e' inteso effettuato e pertanto tutte le modifiche e le variazioni, ovvero adattamenti e riparazioni non in garanzia, sono a carico del paziente o, previa autorizzazione, dell'ente pubblico.



RICONDUCIBILITA'

Se il presidio ortopedico prescritto dallo specialista non fosse incluso tra quelli previsti ovvero l'assistito indirizzasse la propria scelta su presidi con specifiche tecniche diverse o superiori rispetto a quanto previsto dal nomenclatore Tariffario delle protesi, e' possibile, laddove esista una riconducibilita' per tipologia e /o funzione, istruire in virtu' dell'art. 1.5 del d.m. 27.08.1999 un iter che riconosca, nel rispetto della procedura prevista dal medesimo decreto, l'autorizzazione da parte dell'ente per un importo pari al codice ricondotto; l'eventuale differenza di prezzo e' a carico dell'assistito.

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